Lavoro a chiamata

Domanda

Un datore di lavoro ha bisogno di un lavoratore a chiamata sia nei fine settimana che durante i periodi di vacanza (estate, Pasqua, Natale) definiti dalla normativa esattamente nella durata e che non sto’ a dettagliare. E’ possibile stipulare un unico contratto elencando entrambe le tipologie e senza fare ulteriori comunicazioni?

Risposta

Nulla vieta che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato richiamando espressamente più motivazioni tra quelle previste dalla legge. Con riferimento alla specifica motivazione di cui al quesito, è bene precisare, tuttavia, che i periodi indicati devono avere il carattere della genericità. Diversamente, qualora vi fosse piena coincidenza tra di essi e le prestazioni lavorative, si potrebbe ricadere nel contratto di lavoro a tempo parziale.

Commissione del 28/07/2010

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Domanda

Una gelateria non artigiana (titolare privo di requisiti per l’iscrizione al registro) applica il ccnl Pubblici esercizi 3-4 categoria che produce e vende gelato in zona Padova ( non turistica).

Fino ad oggi si aveva la necessita’ di gestire il negozio con il ricorso di lavoratori part time e a chiamata ai quali nel contratto di assunzione si indicava la sospensione dell’attivita’ in un periodo variabile normalmente da fine ottobre ai primi di febbraio per motivi stagionali.

Ora l’attivita’ sta’ prendendo un andamento positivo e si vorrebbe svilupparla con la presenza di un soggetto piu’ qualificato e stabile quindi con assunzione di un dipendente full time al quale garantire una tutela maggiore per il periodo di chiusura in modo da non perderlo costretto dalla necessita’ di trovare un impiego che gli sostenga il reddito durante i 3-4 mesi invernali e quindi facendo percepire la disoccupazione nel periodo di interruzione del rapporto.

Per gestire al meglio il rapporto di lavoro rispettando la normativa sul lavoro a termine (durata massima da cumularsi per i vari contratti e motivazione valida del termine) garantendo la disoccupazione per ogni anno di sospensione e’ meglio utilizzare il contratto a tempo determinato? Si può considerare questa attivita’ stagionale in senso stretto quindi apporre nel motivo del contratto solo con questa indicazione ? O sarebbe meglio assumerlo a tempo indeterminato e  poi licenziarlo per chiusura del negozio ?

Risposta

Il lavoro a tempo determinato è regolamentato dal D.Lgs 368/2001 e successive modificazioni, e dal Contratto Collettivo applicabile al rapporto di lavoro. In particolare in caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, si ha la trasformazione a tempo indeterminato qualora il rapporto superi complessivamente i 36 mesi comprese eventuali proroghe e rinnovi. Tuttavia sono escluse dalla precedente disciplina le attività stagionali rientranti nell’elenco di cui al DPR 1525/1963 e che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali (art. 5, comma 4-ter). Nel caso sopraesposto per il datore di lavoro, che applica il contratto del Turismo – Pubblici Esercizi, l’attività è considerata stagionale in senso ampio come precisato dall’art. 77 del CCNL stesso e dall’avviso comune settore Turismo (Federalberghi-Fipe-Fiavet-Faita-Federreti e Filcams CGIL-Fisascat CISL- Uiltucs UIL) del 12/06/2008. Pertanto è possibile la successione di contratti a termine.

Commissione del 5/11/2010

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Domanda

Chiedo se è possibile assumere a chiamata un banconiere addetto alla vendita di gelati senza servizio al tavolo, CCNL pubblici esercizi zona non turistica.

Risposta

Il punto 5 della tabella allegata al R.D.2657/1923 considera discontinua l’attività del personale di servizio degli esercizi pubblici in genere. Nel caso in questione, non vi è alcun limite per assumere un banconiere addetto alla vendita di gelati.

Commissione del 29 febbraio 2012

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova

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