Prosegue la collaborazione con la DPL di Padova

Il giorno 3 febbraio 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova, nell’ambito degli incontri stabiliti dall’istituzione del tavolo tecnico, si sono incontrati i funzionari della Direzione Provinciale dott.ssa Marina Fornasaro, dott.ssa Daniela Pascale, dott. Michele Garruti, coordinati dal Direttore della Sede dott. Roberto Parrella e i rappresentanti dell’Ordine e dell’ Associazione dei Consulenti del lavoro, Luigi Pesavento, Cristiana Michieli, Leonardo Benfatto, coordinati dal Presidente dell’ANCL UP di Padova Giovanni Battista Braggion.

Su espressa sollecitazione della DPL, si invitano tutti i colleghi ad inoltrare gli eventuali quesiti utilizzando il canale del tavolo tecnico e non inoltrando, direttamente ed in forma autonoma, singoli quesiti, interpellando a propria discrezione i vari funzionari.

Peraltro, si ricorda che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 24/2004, ha previsto che ai funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro sia affidato, tra gli altri,  anche il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, ma su questioni di carattere generale. Non possono essere, quindi, richiesti interventi su singoli casi concreti o problemi particolari di carattere aziendale.

Nel corso della riunione, sono stati affrontati i temi relativi ai quesiti sotto riportati. In particolare, l’esclusione per il settore edile relativamente alla legge 68/99 e al cumulo di rapporti di apprendistato.

Quesito n. 1: Un’azienda che svolge attività di impianti elettrici e idraulici (inquadrata ai fini Inps come industria metalmeccanica), ma operante nell’ambito dei cantieri edili può rientrare nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 53 della legge 247/2007?
La norma si riferisce all’esclusione dell’obbligo di assunzione del disabile per i datori di lavoro che operano nel settore edile relativamente al personale di cantiere.

Chiedo se la ditta in questione possa essere equiparata ad un’azienda edile e quindi ottenere l’esclusione dall’obbligo di assunzione del disabile.

Risposta: L’art. 2 della legge 68/99, come modificato dalla legge 247/2007 prevede che non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro, con due distinte note (2256/2008 e 7167/2008), precisando che l’espressione “personale di cantiere” usata dal Legislatore, debba essere riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile, dal momento che non sono state individuate specifiche mansioni e/o profili di lavoratori.

In merito, poi, a quale sia il datore di lavoro appartenente al settore edile che possa beneficiare dell’esclusione di cui alla legge 247/2007, il Ministero del Lavoro ha specificato che il datore di lavoro dovrà svolgere, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate dell’allegato X del D. Lgs. 81/2008 [1] e che sia inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali sempre come impresa edile. A questo proposito, si ricorda che l’inquadramento previdenziale Inps è determinato dal C.S.C.(Codice Statistico Contributivo) formato da 5 cifre delle quali la prima indica il RAMO, la seconda e la terza la CLASSE, la quarta e la quinta la CATEGORIA,

Ad esempio, un’impresa impiantistica con C.S.C .1.13.06 apparterrà al Ramo Industria, Classe Edilizia, Categoria Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione del gas ed acqua calda. Tale azienda potrà godere dell’esclusione prevista dalla normativa sopra ricordata.

Quesito n. 2: In materia di cumulo di rapporti di apprendistato, si chiede conferma di quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 25/55 in merito alla cumulabilità dei rapporti di apprendistato, anche con riferimento ai rapporti di apprendistato professionalizzante.

Risposta: La questione è stata oggetto dell’interpello n. 3/2008 che ha espressamente stabilito che le norme sull’apprendistato, disciplinate dal D. Lgs. 276/2003, devono essere integrate con le disposizioni non abrogate della legge n. 25/55. In particolare, risulta ancora vigente quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 25/55 secondo cui “i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima (…) purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività”.

Pertanto, nel caso di più rapporti di apprendistato (svolti anche nell’ambito della previgente disciplina) la durata massima sarà calcolata sommando la durata del vecchio rapporto e del nuovo per il raggiungimento della durata massima prevista dalla contrattazione collettiva. Peraltro, il Ministero ha precisato che il predente periodo va tenuto in considerazione non solo per computare la durata complessiva dell’apprendistato, ma anche per rimodulare i contenuti formativi del nuovo rapporto.


[1]   I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile