Gestire il Congedo parentale per i professionisti senza cassa

L’indennità di congedo parentale per professionisti/e senza cassa e collaboratori/trici iscritti alla gestione separata Inps.

La legge n. 296/2006 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS spetta il diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi usufruibile entro il primo anno di vita del bambino.
La legge n. 241/2011 ha esteso il diritto all’indennità di congedo parentale con decorrenza 1° gennaio 2012 anche ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, cosiddetti “liberi professionisti senza cassa”. senza cassaL’INPS con circolare n. 77 del 13.05.2013 ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione di tale prestazione per entrambe le “macrocategorie” di lavoratori sopra indicati.
Il trattamento economico per congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di età del bambino. Il trattamento spetta altresì a genitori adottivi e affidatari a prescindere dall’età del minore, a condizione che si sia in presenza di minore (non deve aver compiuto il diciottesimo anno d’età).
Hanno diritto all’indennità di congedo parentale quei lavoratori/lavoratrici ai quali risultano essere state versate, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata INPS con aliquota contributiva piena.
Per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale sono richiesti due requisiti:
– sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo;
– effettiva astensione dall’attività lavorativa, riscontrabile da successive dichiarazioni a riguardo.
In caso di parto plurimo, adozione e affidamento plurimi il trattamento economico spetta per ciascun bambino.
Il trattamento economico di congedo parentale è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità, più precisamente per ciascuna giornata indennizzabile è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro autonomo o parasubordinato percepito nei dodici mesi precedenti la data di inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità.
Il reddito utile ai fini contributivi e percepito nei 12 mesi precedenti all’evento è quello risultante dalle denunce del committente per i collaboratori, mentre per gli associati in partecipazione e i liberi professionisti il reddito è quello indicato nella dichiarazione dei redditi.
I periodi di astensione dall’attività lavorativa, durante i quali l’INPS eroga l’indennità di congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS in modalità esclusivamente telematica, attraverso servizi on line, oppure Patronato o Contact Center.                              

La Commissione P.O. Ancl per la provincia di Padova

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