Consulenti del lavoro e arbitrato: strada in salita?

Riceviamo dal Collega Valerio Bergamini, che ringraziamo,  questo contributo su “Consulenti del lavoro e arbitrato dopo le modifiche del Senato del 29 settembre”.

Questo il comma 10 dell’art. 31 del Collegato lavoro, approvato dal Senato e che ora passa alla Camera

In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato 

La strada sembra dunque in salita.

  1. Sarà necessario attendere la previsione degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi. La CGIL ha già detto che non firmerà mai detti accordi. Probabile dunque l’applicazione del comma 11 con l’intervento del Ministro del lavoro, che, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge convoca le parti e, decorsi ulteriori 6 mesi, provvede.
  2. La clausola compromissoria dovrà essere certificata, decorso il periodo di prova o, in mancanza 30 giorni, dalle Commissioni di certificazione. Scontato in merito il parere negativo della CGIL, in quanto contraria alla stessa clausola compromissoria, si nota come le Confederazioni CISL e UIL siano contrarie alla partecipazione dei Consulenti del lavoro alle predette Commissioni. Cito solo il parere del Gruppo di lavoro CISL su Collegato lavoro “ Certificazione dei contratti. Certificazione su contratto e effettivo rapporto di lavoro. Prevedere solo Direzione provinciale del lavoro, Enti bilaterali, Università. Escludere Consulenti “.
  3. Infine davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale. Possono o debbono ? Le aziende nostre clienti potranno farsi assistere anche da noi ? Credo proprio di sì.