Commissione DPL del 25.11.2011: le risposte ai quesiti dei colleghi

Il giorno 25 novembre 2011, presso la sede della Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, nell’ambito degli incontri stabiliti dall’istituzione del tavolo tecnico, si sono riuniti:

per la Direzione Territoriale del Lavoro di Padova il dott. Michele Garruti;

per l’ANCL–UP di Padova e l’Albo dei Consulenti del Lavoro di Padova: dott.ssa Cristiana Michieli, dott. Diego Osto, geom. Luigi Pesavento, dott.ssa Federica Visentin.

Si dà conto, di seguito, degli argomenti trattati relativi a specifici quesiti posti dai colleghi, con la consueta precisazione che il tenore delle risposte ha carattere generale e non può essere riconducibile a singole fattispecie concrete o a particolari problemi di carattere aziendale. Le eventuali specificazioni riportate nelle domande hanno esclusivamente carattere esemplificativo.

  • Quesito n.1

Vorrei chiedere cortesemente un chiarimento per i contratti a chiamata: è possibile stipulare contratti a chiamata per la provincia di Padova nei settori: barbieri e parrucchieri; estetica (manicure e ricostruzione unghie), autotrasporti (autisti e/o addetti carico scarico merci)?

Risposta

Il contratto di lavoro intermittente, detto anche “a chiamata”, è disciplinato dal D.Lgs. 276/03, art. 33 e segg.

In particolare, l’art. 34 stabilisce che tale contratto può essere stipulato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In mancanza di previsioni collettive, ai sensi dell’art. 40, il contratto in questione può essere stipulato con riferimento alle attività, cosiddette discontinue, elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/23. Peraltro, il riferimento alla tabella è esclusivamente rivolto all’individuazione delle attività, gli ulteriori corollari del R. D. non devono essere presi in considerazione.

Al di fuori di tali ipotesi, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, secondo quanto precisato dall’art. 37, che individua tali periodi nei fine settimana, nelle vacanze natalizie, pasquali e nelle ferie estive.

Infine, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in ogni caso da lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età.

Ciò premesso, nel caso prospettato:

nulla prevedendo il CCNL “Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri”, il contratto a chiamata può essere stipulato, poiché tali attività sono considerate discontinue ai sensi dei punti 22 e 23 della tabella allegata al R.D. 2657/1923; ovvero, il contratto potrà essere stipulato con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, o per periodi predeterminati.

precludendo il CCNL “Spedizione e Trasporto merci” l’applicazione al settore dell’istituto in esame, il contratto potrà essere stipulato solo con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, ovvero per periodi predeterminati, mentre non potrà essere stipulato per attività, seppur discontinue, di cui al punto 8 della tabella allegata al R.D. 2657/1923.

  • Quesito n.2

Un dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato chiede alla propria azienda un periodo di aspettativa non retribuita. Durante questo periodo, lo stesso dipendente può essere assunto a tempo determinato presso un’altra azienda?

Risposta

La risposta, in generale, in casi di questo tipo è senz’altro positiva. Infatti, non vi è allo stato attuale alcuna norma che vieti comportamenti in tal senso. Rimane, comunque, inteso che deve essere valutata di volta in volta la disciplina contrattuale rispetto alla richiesta ed alla concessione di eventuali periodi di aspettativa, fatta salva comunque la validità del secondo contratto.

Il dipendente, inoltre, nell’esecuzione del secondo contratto di lavoro, dovrà sempre rispettare principi di fedeltà e buona fede rispetto al primo contratto.

  • Quesito n.3

Una società in nome collettivo è composta da 3 fratelli. Tutti i soci operano nella società artigiana e tutti e tre hanno una propria famiglia e una diversa residenza. E’ valido un contratto di lavoro dipendente stipulato tra la società e la figlia maggiorenne di uno dei soci? E se fosse stipulato tra la società e il coniuge di uno dei tre soci?

Risposta

Posto che l’elemento qualificante del rapporto di lavoro dipendente è la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro; occorre effettuare un apprezzamento complessivo del rapporto in relazione alle concrete modalità di svolgimento dello stesso, avendo anche riguardo all’effettiva volontà delle parti. La giurisprudenza, nel tempo, ha individuato una serie di indici rivelatori della subordinazione quali la presenza di direttive tecniche, i poteri di controllo e disciplinare, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, la non assunzione del rischio d’impresa, l’utilizzo di materiali e attrezzature del datore di lavoro, l’osservanza di un orario, la continuità e sistematicità della prestazione, il pagamento della retribuzione a scadenze periodiche, ecc..

Rispetto al caso prospettato, dal momento che non sussistono espressi divieti da parte dell’attuale normativa, il contratto di lavoro subordinato è valido, purché sia genuino e non risulti un artificio riconducibile ad antecedenti pattuizioni delle parti.

 

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