Commissione DPL 15 giugno 2011 – Proroghe alle sostituzioni per malattia e altre importanti risposte

Il giorno 15 giugno 2011, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Padova, nell’ambito degli incontri stabiliti dall’istituzione del tavolo tecnico, si sono riuniti:

• per la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova il dott. Michele Garruti;

• per l’ ANCL – UP di Padova e l’Albo dei Consulenti del Lavoro di Padova: dott.ssa Cristiana Michieli, geom. Luigi Pesavento.

 

Si dà conto, di seguito, degli argomenti trattati relativi a specifici quesiti posti dai colleghi, con la consueta precisazione che il tenore delle risposte ha carattere generale e non può essere riconducibile a singole fattispecie concrete o a particolari problemi di carattere aziendale. Le eventuali specificazioni riportate nelle domande hanno esclusivamente carattere esemplificativo.

 

Quesito 1 Apprendistato – capacità formativa formale interna

 

In un contratto di apprendistato professionalizzante del CCNL del settore Commercio, con parere preventivo Ente Bilaterale, il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, non risultava avere capacita’ formativa interna. Tuttavia, quando l’azienda è stata chiamata dagli enti promotori, durante il colloquio, l’azienda ha scelto di fare una formazione mista, sia interna che esterna. Al corso per il tutor l’azienda avrebbe inteso che, volendo, avrebbe potuto fare tutta formazione interna e avere capacita’ formativa esclusivamente interna. L’ente Bilaterale ha già peraltro confermato che se dal piano formativo iniziale risultava non esserci capacita’ formativa interna non è possibile, a posteriori, effettuare delle modifiche. Si chiede cortesemente conferma.

 

Risposta

 

Si precisa che nel contratto di apprendistato, per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam (vale a dire ai fini della validità stessa dell’accordo), il piano formativo è parte integrante del contratto medesimo. Pertanto, il rapporto di apprendistato deve necessariamente svolgersi secondo quanto pattuito e stabilito. Un’ipotesi del tutto residuale, potrebbe essere la stipula di una novazione dove, con il consenso esplicito del lavoratore, si preveda, e sempre con atto scritto, una modifica ex nunc del contratto relativamente all’attività formativa, dichiarando di possedere la capacità formativa formale interna, sempreché ne sussistano i presupposti. Comunque, una simile ipotesi va attentamente analizzata nella sua concreta ed effettiva realizzabilità, caso per caso (verificando, ad esempio, che il periodo di apprendistato ancora da effettuarsi abbia una durata sufficiente a consentire un effettivo e proficuo svolgimento del nuovo piano formativo).

 

Quesito 2 Riposi per allattamento ex art. 39 D.lgs. 151/2001

 

Una lavoratrice in diritto di utilizzo dei riposi giornalieri di cui all’art.39 del D.Lgs 151/2001 richiede il godimento di alcuni giorni di ferie. Premesso che la lavoratrice ha presentato la propria richiesta di godere dei permessi per allattamento in determinate ore di ciascuna giornata lavorativa, come stabilito dall’INPS, si chiede se debbano comunque essere riconosciute, quale indennità a carico dell’Ente Previdenziale, le ore di permesso per allattamento cadenti nelle giornate di ferie richieste, allargando a tale fattispecie per analogia la situazione della Banca Ore. Peraltro si fa presente che la circolare INPS n° 95 bis del 6 settembre 2006, al punto 7, precisa che l’orario cui fare riferimento per determinare il numero di ore di riposo spettanti è l’astratto orario contrattuale normalmente applicato, a prescindere dal lavoro effettivamente prestato nella giornata in causa.

In particolare, riferendosi all’utilizzo delle ore di recupero inserite in banca ore, afferma che i riposi per allattamento competono pur se, sommati alle ore di recupero, esauriscano l’intero orario giornaliero. Lascia intendere che dette ore di recupero siano da considerare quale ore di lavoro effettivo.

Tutto ciò premesso, si chiede se debbano comunque essere riconosciute, quale indennità a carico dell’Ente Previdenziale, le ore di permesso per allattamento cadenti nelle giornate di ferie richieste, allargando a tale fattispecie per analogia la situazione della Banca Ore.

 

Risposta

 

Una giornata lavorativa può essere assorbita da istanze di diversa natura, richieste dalla lavoratrice a vario titolo: ad esempio, un’intera giornata lavorativa (8 ore) può essere interamente assorbita da 4 ore di ROL, due ore di permesso per motivi personali e due ore di permessi per allattamento.

Il presupposto per usufruire del permesso in questione (previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/01), è l’istanza della lavoratrice, quindi la “lavorabilità” delle due ore: ciò significa che, se precedenti richieste coprono già l’intera giornata lavorativa, come nel caso delle ferie, è ovvio che non possono essere goduti i permessi per allattamento ex art. 39 e che, di conseguenza, le due ore della giornata non sono indennizzabili dall’INPS, restando a carico del datore di lavoro. A questo proposito si segnala, tra le altre, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7736/87) che in tema di cig ed assenze per maternità esprime questo orientamento.

 

Quesito 3

 

Con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di carattere sostitutivo (per malattia, infortunio) è possibile derogare alla norma che stabilisce una sola proroga del contratto? Ad esempio: se sostituisco un lavoratore in malattia per 1 mese, poi il sostituito mi presenta un altro certificato di malattia per un altro mese e faccio la prima proroga e successivamente un altro certificato di altri 15 giorni, posso prorogare il rapporto di lavoro originario tante volte quanti sono i differimenti della malattia del sostituito senza incorrere al rischio di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

Risposta

L’assunzione a termine di un lavoratore per la sostituzione temporanea di un dipendente, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, può avvenire anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento cioè al ritorno in servizio del lavoratore sostituito, senza fissare un termine preciso. Per quanto riguarda il possibile problema della comunicazione obbligatoria al sistema CoVeneto, ad esempio, si indicherà una data presunta, perchè così richiesto dal sistema telematico, precisando nelle note che il termine è puramente indicativo ed effettuando, poi, delle rettifiche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la medesima procedura.

 

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