Lavoro a tempo determinato

PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Domanda

Il D.Lgs 368/2001 prevede la possibilità di proseguire temporaneamente il rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine. In tal caso è prevista una maggiorazione della retribuzione diversa a seconda del prolungamento rispetto alla naturale scadenza.

Posto che la norma prevede questo “sforamento”, dal punto di vista delle comunicazioni al CoVeneto come ci si deve comportare? Si deve inoltrare una comunicazione di proroga del rapporto? Deve essere comunicata la data di effettiva cessazione nel momento in cui il dipendente effettivamente cessa, oppure non si fa nessuna comunicazione?

La nota del Ministero del Lavoro n. 6689 del 2009 ha precisato che in caso di prosecuzione oltre il termine stabilito non si applica la maxisanzione, ma solo il regime sanzionatorio previsto dall’art 5 comma 1 e 2 del D.Lgs. 368/2001, sanzione diretta a risarcire solo il lavoratore.

Risposta

Il Legislatore, prevedendo una limitata prosecuzione di fatto della prestazione lavorativa oltre la scadenza del contratto a termine, conferisce a questo contratto una certa elasticità.

Poiché questa fattispecie è cosa diversa rispetto ad una proroga, nel caso di prosecuzione del contratto a termine oltre la naturale scadenza, il datore di lavoro dovrà effettuare, entro i termini previsti esclusivamente la comunicazione di cessazione attraverso le ordinarie modalità con l’indicazione della data di effettiva chiusura del rapporto di lavoro, indicando nelle note che il prolungamento del contratto è dovuto alle fattispecie previste dall’art. 5 del D.Lgs. 368/2001.

Si consiglia, comunque, che le parti sottoscrivano un accordo per la temporanea prosecuzione del rapporto nei termini stabiliti dal Decreto in parola.

Rimane inteso che al lavoratore è dovuta la maggiorazione della retribuzione per le giornate di lavoro effettuate oltre la naturale scadenza del termine secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Commissione del 28/07/2010

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TABELLA CCNL PER PROROGHE DEL RAPPORTO OLTRE 36 MESI

A partire dal 1 aprile 2009 è entrato a pieno regime quanto previsto dalla legge 113/2008. Una volta superati i 36 mesi di durata complessiva del contratto a termine è prevista la possibilità di stipulare un ulteriore ed unico contratto a termine in deroga a quanto disposto dal novellato D. Lgs. 368/2001. Il c.d. contratto in deroga deve essere stipulato c/o la DPL, il lavoratore deve essere assistito da un rappresentante sindacale, la durata massima di tale contratto deve essere fissata preventivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. A questo proposito si allega la tabella fornita dalla DPL relativamente ai contratti collettivi per i quali è  possibile effettuare la proroga oltre i 36 mesi.

tabella_proroghe

Commissione del 20/10/2009

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PROROGHE RIPETUTE DI SOSTITUZIONE PER MALATTIA


Domanda

Con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di carattere sostitutivo (per malattia, infortunio) è possibile derogare alla norma che stabilisce una sola proroga del contratto? Ad esempio: se sostituisco un lavoratore in malattia per 1 mese, poi il sostituito mi presenta un altro certificato di malattia per un altro mese e faccio la prima proroga e successivamente un altro certificato di altri 15 giorni, posso prorogare il rapporto di lavoro originario tante volte quanti sono i differimenti della malattia del sostituito senza incorrere al rischio di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

Risposta

L’assunzione a termine di un lavoratore per la sostituzione temporanea di un dipendente, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, può avvenire anche con l’indicazione di un termine per relationem, con riferimento cioè al ritorno in servizio del lavoratore sostituito, senza fissare un termine preciso. Per quanto riguarda il possibile problema della comunicazione obbligatoria al sistema CoVeneto, ad esempio, si indicherà una data presunta, perché così richiesto dal sistema telematico, precisando nelle note che il termine è puramente indicativo ed effettuando, poi, delle rettifiche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la medesima procedura.

Commissione del 15/06/2011

 


Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova