Lavoro a chiamata
LAVORO A CHIAMATA
Domanda
Vorrei chiedere cortesemente un chiarimento per i contratti a chiamata: è possibile stipulare contratti a chiamata per la provincia di Padova nei settori: barbieri e parrucchieri; estetica (manicure e ricostruzione unghie), autotrasporti (autisti e/o addetti carico scarico merci)?
Risposta
Il contratto di lavoro intermittente, detto anche “a chiamata”, è disciplinato dal D.Lgs. 276/03, art. 33 e segg.
In particolare, l’art. 34 stabilisce che tale contratto può essere stipulato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In mancanza di previsioni collettive, ai sensi dell’art. 40, il contratto in questione può essere stipulato con riferimento alle attività, cosiddette discontinue, elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/23. Peraltro, il riferimento alla tabella è esclusivamente rivolto all’individuazione delle attività, gli ulteriori corollari del R. D. non devono essere presi in considerazione.
Al di fuori di tali ipotesi, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, secondo quanto precisato dall’art. 37, che individua tali periodi nei fine settimana, nelle vacanze natalizie, pasquali e nelle ferie estive.
Infine, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in ogni caso da lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età.
Ciò premesso, nel caso prospettato:
- nulla prevedendo il CCNL “Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri”, il contratto a chiamata può essere stipulato, poiché tali attività sono considerate discontinue ai sensi dei punti 22 e 23 della tabella allegata al R.D. 2657/1923; ovvero, il contratto potrà essere stipulato con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, o per periodi predeterminati.
- precludendo il CCNL “Spedizione e Trasporto merci” l’applicazione al settore dell’istituto in esame, il contratto potrà essere stipulato solo con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, ovvero per periodi predeterminati, mentre non potrà essere stipulato per attività, seppur discontinue, di cui al punto 8 della tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Commissione del 25/11/2011
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Domanda
Un datore di lavoro ha bisogno di un lavoratore a chiamata sia nei fine settimana che durante i periodi di vacanza (estate, Pasqua, Natale) definiti dalla normativa esattamente nella durata e che non sto’ a dettagliare. E’ possibile stipulare un unico contratto elencando entrambe le tipologie e senza fare ulteriori comunicazioni?
Risposta
Nulla vieta che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato richiamando espressamente più motivazioni tra quelle previste dalla legge. Con riferimento alla specifica motivazione di cui al quesito, è bene precisare, tuttavia, che i periodi indicati devono avere il carattere della genericità. Diversamente, qualora vi fosse piena coincidenza tra di essi e le prestazioni lavorative, si potrebbe ricadere nel contratto di lavoro a tempo parziale.
Commissione del 28/07/2010
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Domanda
Una gelateria non artigiana (titolare privo di requisiti per l’iscrizione al registro) applica il ccnl Pubblici esercizi 3-4 categoria che produce e vende gelato in zona Padova ( non turistica).
Fino ad oggi si aveva la necessita’ di gestire il negozio con il ricorso di lavoratori part time e a chiamata ai quali nel contratto di assunzione si indicava la sospensione dell’attivita’ in un periodo variabile normalmente da fine ottobre ai primi di febbraio per motivi stagionali.
Ora l’attivita’ sta’ prendendo un andamento positivo e si vorrebbe svilupparla con la presenza di un soggetto piu’ qualificato e stabile quindi con assunzione di un dipendente full time al quale garantire una tutela maggiore per il periodo di chiusura in modo da non perderlo costretto dalla necessita’ di trovare un impiego che gli sostenga il reddito durante i 3-4 mesi invernali e quindi facendo percepire la disoccupazione nel periodo di interruzione del rapporto.
Per gestire al meglio il rapporto di lavoro rispettando la normativa sul lavoro a termine (durata massima da cumularsi per i vari contratti e motivazione valida del termine) garantendo la disoccupazione per ogni anno di sospensione e’ meglio utilizzare il contratto a tempo determinato? Si può considerare questa attivita’ stagionale in senso stretto quindi apporre nel motivo del contratto solo con questa indicazione ? O sarebbe meglio assumerlo a tempo indeterminato e poi licenziarlo per chiusura del negozio ?
Risposta
Il lavoro a tempo determinato è regolamentato dal D.Lgs 368/2001 e successive modificazioni, e dal Contratto Collettivo applicabile al rapporto di lavoro. In particolare in caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, si ha la trasformazione a tempo indeterminato qualora il rapporto superi complessivamente i 36 mesi comprese eventuali proroghe e rinnovi. Tuttavia sono escluse dalla precedente disciplina le attività stagionali rientranti nell’elenco di cui al DPR 1525/1963 e che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali (art. 5, comma 4-ter). Nel caso sopraesposto per il datore di lavoro, che applica il contratto del Turismo – Pubblici Esercizi, l’attività è considerata stagionale in senso ampio come precisato dall’art. 77 del CCNL stesso e dall’avviso comune settore Turismo (Federalberghi-Fipe-Fiavet-Faita-Federreti e Filcams CGIL-Fisascat CISL- Uiltucs UIL) del 12/06/2008. Pertanto è possibile la successione di contratti a termine.
Commissione del 5/11/2010
Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova