Durc interno
Domanda
Entro quale data deve essere effettuata l’autocertificazione da parte di azienda di nuova costituzione?
Quali sono le “variazioni” da ritenere sostanziali che possono portare all’obbligo di nuova presentazione? Ad esempio, la modifica del legale rappresentante oppure la variazione della sede che comporti il passaggio ad una diversa DPL competente,(diversa provincia), comportano l’obbligo di presentazione di una nuova autocertificazione?
Quali obblighi in tal senso nascono in capo ad un’azienda incorporante ad una precedentemente esistente, la quale abbia già effettuato l’adempimento?
Quali sono gli obblighi in capo agli eredi in caso di decesso dell’imprenditore individuale?
Risposta
Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008, le aziende di nuova costituzione sono tenute a presentare l’autocertificazione relativa al c.d. DURC interno prima della richiesta del primo beneficio. Peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro ha sottolineato che tale termine ha natura ordinatoria e che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata presentazione.
In merito alle variazioni c.d. rilevanti il Ministero ha precisato che vanno comunicate, a norma della lettera circolare n. 4549 del 31/3/2009, quelle che riguardano sia profili oggettivi, e cioè la commissione, da parte del datore di lavoro dichiarante, di irregolarità in materia di condizioni di lavoro elencate nell’allegato al DM 24/10/2007 che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni in questione, sia profili soggettivi, la variazione del rappresentante legale (da cui deriva l’obbligo di una autocertificazione ex novo).
Per quanto riguarda infine gli obblighi in capo agli eredi in caso di decesso dell’imprenditore, si fa presente che la faq n. 40 del Ministero del Lavoro ha precisato che l’art. 47 del DPR 445/2000 recita: “L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. Si ritiene, conseguentemente, possibile la sottoscrizione dell’autocertificazione da parte degli eredi nel loro interesse sempreché, tuttavia, dei fatti che essi dichiarano ne abbiano diretta consapevolezza.
Commissione del 28/07/2010
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Domanda
Ai fini del rispetto del Durc inviato dalle aziende alla D.P.L., per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) , si chiede se il rispetto del Contratto collettivo nazionale/regionale/provinciale sia integrale, oppure se sia sufficiente il rispetto della cosiddetta “parte normativa” del Contratto (con l’esclusione, pertanto, dell’applicazione di elementi contrattuali quali, ad esempio, Enti Bilaterali e Fondi Sanitari integrativi).
Risposta
Il Ministero del Lavoro è intervenuto più volte sull’argomento, precisando sempre che il rispetto del contratto collettivo viene inteso con l’applicazione della sola parte economica e normativa del contratto stesso e non anche di quella obbligatoria. Secondo l’orientamento ministeriale, che riprende quello espresso dalla giurisprudenza di Cassazione, devono intendersi obbligatorie quelle clausole contrattuali che non disciplinano direttamente il rapporto di lavoro, ma costituiscono obblighi per i soggetti collettivi contraenti; si tratta , ad esempio, di disposizioni contrattuali relative all’istituzione di enti bilaterali, a commissioni paritetiche e alla costituzione ed al funzionamento di casse integrative di previdenza o di assistenza. Le motivazioni addotte per l’esclusione di questi istituti contrattuali dalla parte economico-normativa del contratto si rilevano dal fatto che simili previsioni non hanno natura retributiva per la contribuzione prevista per il loro finanziamento e per le prestazioni erogate.
Commissione del 15/04/2010
Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova