Lavoratori extracomunitari

OBBLIGHI PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Domanda

In tema di lavoratori extracomunitari si sente la necessità di chiarire quali siano gli obblighi di redazione del contratto di soggiorno e delle altre comunicazioni (assunzione, variazione, cessazione) all’UTG con riferimento alle diverse tipologie di permesso di soggiorno. L’esigenza nasce dal fatto che nel tempo si sono stratificate più norme.

Risposta

L’assunzione di un dipendente extracomunitario comporta, oltre alla comunicazione telematica al CoVeneto, una serie di  adempimenti che possono dipendere dal tipo di rapporto di lavoro e dal documento che autorizza il lavoratore extracomunitario alla permanenza nel territorio. Dal momento che le competenze riguardano anche altri Uffici (Sportello Unico per l’Immigrazione / Prefettura, Questura), l’argomento verrà approfondito in un prossimo incontro dopo aver sentito tutte le Amministrazioni coinvolte.

Commissione del 5/11/2010

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa …

… in merito agli adempimenti in capo al datore di lavoro nel caso di assunzione, di variazione o di cessazione relativamente alle comunicazioni dovute allo Sportello Unico per l’immigrazione (S.U.I.) con riferimento alle diverse tipologie di permesso di soggiorno.

  PERM. DI
SOGG. PER
LAV. SUBOR-
DINATO
PERM. DI
SOGG. PER
STUDIO
PERM. DI
SOGG. PER 
 MOTIVI
FAMILIARI
PERM. DI
SOGG. PER 
 LAV.
AUTONOMO
  SI NO   SI NO   SI NO   SI NO
ASSUNZIONE CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X  
S.U.I. X   S.U.I.   X S.U.I.   X S.U.I.   X
                       
CESSAZIONE CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X  
S.U.I.   X S.U.I.   X S.U.I.   X S.U.I.   X
                       
TRASFOR-
MAZIONE/
PROROGA
CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X   CoVeneto X  
S.U.I.   X S.U.I.   X S.U.I.   X S.U.I.   X
                       

 

04 febbraio 2011, aggiornamento commissione del 5/11/2010

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PERMESSO DI SOGGIORNO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Domanda

Un altro quesito in ordine ai lavoratori extracomunitari è il seguente, che per semplicità espositiva viene proposto attraverso un esempio:

L’1/2/2010 viene  assunto a tempo indeterminato un lavoratore extracomunitario  in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scadente il 31/3/2010; egli inoltra la pratica di rinnovo ed il rapporto di lavoro con il datore di lavoro prosegue normalmente (ovviamente il lavoratore produce la documentazione di supporto); verso novembre 2010, in costanza di rapporto di lavoro, si viene a conoscenza che  al lavoratore extracomunitario il rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato già dal 30/6/2010, ma che lui non ha detto nulla per non perdere il lavoro.

La domanda è se e quali responsabilità sono addebitabili al Datore di Lavoro e quali le eventuali sanzioni.

Risposta

Il datore di lavoro che viene a conoscenza del mancato rinnovo del permesso di  soggiorno al  lavoratore extracomunitario, deve interrompere immediatamente il rapporto di lavoro. La cessazione ha una qualificazione diversa dal licenziamento e pertanto si comunicherà al Co.Veneto la risoluzione del rapporto indicando nella motivazione “altre cause” e inserendo nelle note “permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato”. Il mancato rinnovo potrebbe risultare nel corso di un’ispezione e in questo caso l’Ispettore dovrà segnalare il fatto al Pubblico Ministero. Se il datore di lavoro si è adoperato per evitare la colpa , ad esempio richiedendo per iscritto al lavoratore informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di rinnovo, l’Ispettore evidenzierà la sua buona fede.

Proposta: i datori di lavoro anche tramite i Consulenti del Lavoro potrebbero inviare alla Questura una email certificata di richiesta validità del permesso di soggiorno.

Commissione del 5/11/2010

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova