Circolare 2
Attività
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’art. 70, comma 1, lettera d) è stato riformulato inserendo tra le attività per le quali è possibile ricorrere ai buoni lavoro anche le manifestazioni fieristiche.
Con riferimento agli ambiti di attività previsti dalla lettera d) – manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà – si precisa che il ricorso ai buoni lavoro può essere utilizzato per prestazioni strettamente connesse alla natura e alla finalità dell’evento svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.
3. Committenti
Il comma 12 dell’art. 7-ter della L. n. 33/2009 nel riformulare la lettera d) dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto inoltre che le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, possono essere utilizzate anche da committenti pubblici.
Per committenti pubblici si intendono ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Nel far presente che l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, in attuazione della legge 30/2003, stabilisce che il contenuto del decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”, si evidenzia che la legge 33/2009 introduce un’eccezione esplicita all’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione del decreto 276/2003, la quale consente espressamente al committente pubblico di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà quali attività ricomprese nelle funzioni amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli enti locali.
Pertanto anche nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, anche se esclusivamente per le attività individuate dal comma 1, lettera d), dell’articolo 70 purché rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i cosiddetti ‘nonni vigili’, o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali ( ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328) o per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni di emergenza (calamità naturali, terremoti, ecc.).
In merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio si precisa che per questi trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6). La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
La richiesta può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato art. 53, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L’impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta – per il dipendente e per l’amministrazione pubblica interessata – le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio
Considerando l’estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotto dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, si fornisce in allegato (all.1) un quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle tipologie di attività interessate.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio al settore agricolo e ai settori del commercio, turismo e servizi, settore domestico, impresa familiare (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni – Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito.