Apprendistato

CUMULO RAPPORTI DI APPRENDISTATO

Domanda

In materia di cumulo di rapporti di apprendistato, si chiede conferma di quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 25/55 in merito alla cumulabilità dei rapporti di apprendistato, anche con riferimento ai rapporti di apprendistato professionalizzante.

Risposta

La questione è stata oggetto dell’interpello n. 3/2008 che ha espressamente stabilito che le norme sull’apprendistato, disciplinate dal D. Lgs. 276/2003, devono essere integrate con le disposizioni non abrogate della legge n. 25/55. In particolare, risulta ancora vigente quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 25/55 secondo cui “i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima (…) purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività”.

Pertanto, nel caso di più rapporti di apprendistato (svolti anche nell’ambito della previgente disciplina) la durata massima sarà calcolata sommando la durata del vecchio rapporto e del nuovo per il raggiungimento della durata massima prevista dalla contrattazione collettiva. Peraltro, il Ministero ha precisato che il predente periodo va tenuto in considerazione non solo per computare la durata complessiva dell’apprendistato, ma anche per rimodulare i contenuti formativi del nuovo rapporto.

Commissione del 03/02/2010

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APPRENDISTATO E FORMAZIONE ESTERNA

E’ stato confermato che nel caso in cui si verifichi che un contratto di apprendistato professionalizzante non abbia ricevuto il voucher da parte della Regione, e l’azienda non possieda capacità formativa interna, non vi è alcun rischio di recupero contributivo. In questo caso, infatti, all’azienda non potrà essere contestato un comportamento omissivo poiché, di fatto, non è imputabile al datore di lavoro la mancata formazione formale  esterna dell’apprendista.

Commissione del 20/10/2009

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APPRENDISTATO  –  CAPACITÀ FORMATIVA FORMALE INTERNA

Domanda

In un contratto di apprendistato professionalizzante del CCNL del settore Commercio, con parere preventivo Ente Bilaterale, il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, non risultava avere capacita’ formativa interna. Tuttavia, quando l’azienda è stata chiamata dagli enti promotori, durante il  colloquio, l’azienda ha scelto di fare una formazione mista, sia interna che esterna. Al corso per il tutor l’azienda avrebbe inteso che, volendo, avrebbe potuto fare tutta formazione interna e avere capacita’ formativa esclusivamente interna. L’ente Bilaterale ha già peraltro confermato che se dal piano formativo iniziale risultava non esserci capacita’ formativa interna non è possibile, a posteriori, effettuare delle modifiche. Si chiede cortesemente conferma.

 

Risposta

Si precisa che nel contratto di apprendistato, per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam (vale a dire ai fini della validità stessa dell’accordo), il piano formativo è parte integrante del contratto medesimo. Pertanto, il rapporto di apprendistato deve necessariamente svolgersi secondo quanto pattuito e stabilito. Un’ipotesi del tutto residuale, potrebbe essere la stipula di una novazione dove, con il consenso esplicito del lavoratore, si preveda, e sempre con atto scritto, una modifica ex nunc del contratto relativamente all’attività formativa, dichiarando di possedere la capacità formativa formale interna, sempreché ne sussistano i presupposti. Comunque, una simile ipotesi va attentamente analizzata nella sua concreta ed effettiva realizzabilità, caso per caso (verificando, ad esempio, che il periodo di apprendistato ancora da effettuarsi abbia una durata sufficiente a consentire un effettivo e proficuo svolgimento del nuovo piano formativo).

Commissione del 15/06/2011


Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova