Lavoratrici madri

INTERDIZIONE DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI

Domanda

Secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra la Regione Veneto e il Ministero del Lavoro e della Previdenza in tema di procedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri, il datore di lavoro è oggi il soggetto propulsore per l’attivazione della procedura di interdizione dal lavoro della lavoratrice madre.

Nel momento in cui il datore di lavoro inoltra la domanda alla competente DPL come si deve comportare con la lavoratrice? Deve, comunque, sospendere la prestazione lavorativa oppure, nell’attesa di ricevere l’atto autorizzatorio, può continuare  a farla lavorare?

Risposta

Il datore di lavoro appena ha conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice, se la mansione è individuata come rischiosa dal documento di valutazione dei rischi e non è possibile uno spostamento di mansioni, deve allontanare subito la lavoratrice. Per il tempo che trascorre tra l’allontanamento e il provvedimento emanato dalla DPL, pur tenendo conto che si opererà con la massima sollecitudine appena ricevuta la richiesta, la retribuzione è a carico del datore di lavoro.

Commissione del 5/11/2010

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RIPOSI PER ALLATTAMENTO E FERIE

Domanda

Una lavoratrice in diritto di utilizzo dei riposi giornalieri di cui all’art.39 del D.Lgs 151/2001 richiede il godimento di alcuni giorni di ferie. Premesso che la lavoratrice ha presentato la propria richiesta di godere dei permessi per allattamento in determinate ore di ciascuna giornata lavorativa, come stabilito dall’INPS, si chiede  se debbano comunque essere riconosciute, quale indennità a carico dell’Ente Previdenziale, le ore di permesso per allattamento cadenti nelle giornate di ferie richieste, allargando a tale fattispecie per analogia la situazione della Banca Ore. Peraltro si fa presente che la circolare INPS n° 95 bis del 6 settembre 2006, al punto 7, precisa che l’orario cui fare riferimento per determinare il numero di ore di riposo spettanti è l’astratto orario contrattuale normalmente applicato, a prescindere dal lavoro effettivamente prestato nella giornata in causa.

In particolare, riferendosi all’utilizzo delle ore di recupero inserite in banca ore, afferma che i riposi per allattamento competono pur se, sommati alle ore di recupero, esauriscano l’intero orario giornaliero. Lascia intendere che dette ore di recupero siano da considerare quale ore di lavoro effettivo.

Tutto ciò premesso, si chiede se debbano comunque essere riconosciute, quale indennità a carico dell’Ente Previdenziale, le ore di permesso per allattamento cadenti nelle giornate di ferie richieste, allargando a tale fattispecie per analogia la situazione della Banca Ore.

 

Risposta

Una giornata lavorativa può essere assorbita da istanze di diversa natura, richieste dalla lavoratrice a vario titolo: ad esempio, un’intera giornata lavorativa (8 ore) può essere interamente assorbita da 4 ore di ROL, due ore di permesso per motivi personali e due ore di permessi per allattamento.

Il presupposto per usufruire del permesso in questione (previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/01), è l’istanza della lavoratrice, quindi la “lavorabilità” delle due ore: ciò significa che, se precedenti richieste coprono già l’intera giornata lavorativa, come nel caso delle ferie, è ovvio che non possono essere goduti i permessi per allattamento ex art. 39 e che, di conseguenza, le due ore della giornata non sono indennizzabili dall’INPS, restando a carico del datore di lavoro. A questo proposito si segnala, tra le altre, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 7736/87) che in tema di cig ed assenze per maternità esprime questo orientamento.


Commissione del 15/06/2011