Come recuperare i benefici INPS dell’incentivo all’occupazione 2012

La nostra Commissione per i rapporti con l’Inps, coordinata da Diana Onder, ha veicolato un quesito di un nostro associato, ottenendo una veloce risposta.

Quesito:

Da una attenta lettura del messaggio in oggetto, riguardante le modalità di recupero dell’incentivo DON-GIOV Decreto 05 ottobre 2012, si evidenzia che esso è possibile “mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013” – Non viene fatto cenno alle modalità di versamento / compensazione di cui alla circolare Inps 126/99 (e quindi la possibilità di scomputare detto credito da eventuali debiti per Irpef, addizionali e/o altri tributi compensabili in F24) né peraltro alla possibilità di chiedere queste eccedenze a rimborso. Stante questi dubbi, ho chiamato il numero verde e l’operatrice mi ha confermato che gli sgravi spettanti sono da imputare a partire dall’Uniemens di giugno e via a seguire nei mesi successivi, SOLO per la parte risultante a debito nel mese, quindi in pratica portando il dovuto per contributi mensili Inps a zero.

Se quanto sopra fosse confermato, si creerebbe una situazione alquanto paradossale, talché le aziende con uno o pochi dipendenti potrebbero recuperare le somme a credito in tempi biblici, peraltro costringendo ogni mese il consulente ad una imputazione pro-quota del credito scomputabile.

Si chiede pertanto un chiarimento in merito riguardo alla corretta operatività del caso in esame.

Risposta dell’Inps – Sede di Padova:

Buongiorno,

in riscontro alla segnalazione pervenutaci per l’argomento in oggetto, dagli approfondimenti effettuati confermiamo che il beneficio totale spettante deve essere esposto in uno o più dei tre mesi indicati a partire da giugno 2013 e fino ad agosto 2013.

Sulla denuncia Uniemens, nella quale viene esposto l’incentivo, può determinarsi un saldo a credito del datore di lavoro.

In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di compensare l’importo a credito risultante dall’ Uniemens indicandolo nel modello F24 negli undici mesi successivi alla denuncia fino al recupero totale del credito.

La lettura del quesito lascia tuttavia intendere che comunque, al termine delle operazioni di compensazione potrebbe residuare ancora un credito in favore dell’azienda.

Circa la possibilità di “rimborso “ del residuo credito, come sembra possibile dalla lettura della circolare 126/99 citata, ma non esplicitamente indicata dal messaggio 8820 è stata inoltrata una richiesta di chiarimento alla nostra Direzione Centrale e ci riserviamo di dare conferma a breve.

 

Riportiamo il contenuto del  Messaggio 8820 del 30.05.2013

Vedi la composizione della Commissione Inps:

Le Commissioni Ancl Unione Provinciale di Padova