Part time

PLURALITÀ DI RAPPORTI PART TIME

Domanda

Premesso che la normativa in materia di orario di lavoro, da sempre, si riferisce al singolo ed unitario rapporto tra datore di lavoro ed il proprio dipendente, si ritiene che se

  1. un lavoratore decide di occuparsi contemporaneamente a tempo pieno presso il datore A e a tempo parziale presso il datore B;
  2. oppure stipuli più contratti di lavoro part time da cui scaturisca una prestazione lavorativa settimanale superiore alle 40 ore;

nessuna sanzione possa essere comminata ad ogni singolo datore di lavoro, qualora nell’ambito del singolo e specifico rapporto non siano ravvisabili violazioni della normativa (es.: superamento dell’orario di lavoro legale – inosservanza del riposo settimanale, ecc.); ciò, ovviamente, anche se la somma dei vari orari di lavoro e delle modalità di svolgimento degli stessi impedisca al dipendente di godere delle tutele delle norme giuridiche.

Inoltre, si ritiene che il dipendente possa pretendere le maggiorazioni per lavoro straordinario/ supplementare/riconoscimento di festività non godute/ecc. solo con riferimento ad ogni singolo rapporto e non certo in relazione alla somma dei diversi rapporti di lavoro posti in essere.

La conferma di quanto sopra è opportuna atteso che alcuni ispettori Inps in Veneto stanno verbalizzando l’omesso pagamento di straordinario da parte del datore che ha assunto per ultimo il lavoratore il cui orario di lavoro settimanale supera il limite di cui all’articolo 3 della L. 66/2003. Essi affermano, infatti, che:

  1. “l’eccedenza è a carico del secondo datore di lavoro che è tenuto a conoscere la situazione del lavoratore per determinare orari, ritenute fiscali, eccetera. Al riguardo esistono sentenze ed un quesito sul forum dei dottori commercialisti che conferma la correttezza di quanto verbalizzato …. Omissis”
  2. “Buona pratica avrebbe voluto che codesta impresa – informata dalla lavoratrice in parola del proprio rapporto di lavoro part-time al 60% intercorrente con altra azienda dello stesso settore economico – avesse stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale al 40% richiedendo alla stessa prestazioni di lavoro straordinario con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di categoria”.

Risposta

Nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto per il lavoratore dipendente di essere titolare di più rapporti di lavoro.

Per questo, motivo nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro, ogni singolo rapporto di lavoro risulta indipendente ed autonomo rispetto all’altro. Questo implica che, nel caso in esame, nessuna sanzione possa essere comminata al datore di lavoro, così come il lavoratore non abbia diritto a percepire alcuna maggiorazione di retribuzione per effetto della somma dell’orario nei diversi rapporti di lavoro.

Commissione del 28/07/2010

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Un lavoratore dipendente può prestare la propria attività lavorativa a favore di un altro datore di lavoro?           

Domanda

Un lavoratore dipendente può prestare la propria attività lavorativa a favore di un altro datore di lavoro? Ad esempio un dentista, che ha uno studio con dipendenti, è entrato a far parte di un poliambulatorio dentistico dov’è’ responsabile sanitario. La struttura è scollegata dal suo ambulatorio ed è ubicata in altro luogo, sono quindi due realtà totalmente separate.

Nel poliambulatorio non ci sono dipendenti e, al momento, non sono previste assunzioni di personale dipendente. All’attività partecipano vari dentisti come professionisti.

Il dentista vorrebbe portare con se’ una “sua” dipendente per fare l’assistente quando lui va presso questa struttura ad esercitare la professione.

Questa lavoratrice potrebbe assistere anche gli altri dentisti, pur non essendo una lavoratrice legata da un rapporto di lavoro con gli altri professionisti?

Risposta

La lavoratrice può certamente affiancare il proprio datore di lavoro, tuttavia non può lavorare al fianco di altri professionisti. Infatti, a fronte di prestazioni rese a favore di più soggetti dovranno essere formalizzati altrettanti rapporti di lavoro subordinato part-time. Ogni comportamento contrario, verosimilmente, potrebbe celare una illecita intermediazione di manodopera.

Commissione del 13/04/2011

 Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova