Distacco

Distacco – 1

Due società sono tra loro in rapporto d’affari e condividono determinate iniziative utili al superamento del difficile periodo di congiuntura economica sfavorevole.

La prima Società occupa a tempo pieno un impiegato esperto nel settore acquisti per il quale invece la seconda non ha personale adeguato. Tra le due sorge una comunanza di interessi all’utilizzo della professionalità della medesima persona particolarmente esperta e in grado di soddisfare le aspettative di entrambe.

Non volendo la prima privarsi della collaborazione del proprio dipendente, accetta di operare un distacco presso la seconda, per un tempo limitato e per una durata della prestazione limitata.

La richiesta è se sia possibile il distacco di un lavoratore a tempo pieno presso un altro datore di lavoro, con rapporto a tempo parziale, e in tal caso quale possa essere il limite massimo di orario settimanale da fissare per il secondo rapporto. Naturalmente tutti gli istituti che regolano il rapporto di lavoro resterebbero in capo al datore di lavoro principale, dalla retribuzione alla contribuzione fino al potere disciplinare.

Oppure,in alternativa il primo rapporto potrebbe essere a sua volta ridotto a tempo parziale, con l’accordo del dipendente. In tal caso verrebbe effettuato un distacco ad altro a tempo parziale di un dipendente già a tempo parziale, con quale orario settimanale massimo possibile.

Risposta

Si ritene l’esempio proposto come una fattispecie possibile. Comunque è bene precisare che nel comando o distacco l’interesse del distaccante deve concretizzarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale, in motivi tecnici produttivi organizzativi, non potendosi risolvere in un mero interesse patrimoniale; altrimenti si ricadrebbe nella fornitura illecita di manodopera da parte del distaccante. Nell’esempio proposto, comunque, si sottolinea che il rispetto della disciplina dell’orario di lavoro rimane in capo al distaccante.

Commissione del 13/04/2011

Distacco – 2

Un gruppo di aziende metalmeccaniche costituiscono un consorzio per partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Una volta vinto l’appalto questo deve essere girato ad un’azienda unica del consorzio e comunicato all’ente pubblico.

Da quel momento vige l’obbligo del divieto di subappalto anche ad altre aziende del in un consorzio per regolamento imposto dall’ente pubblico ai fini del controllo.

In alcuni casi si verifica, per brevi periodi e per particolari professionalità, che l’azienda assegnataria A dell’appalto necessiti della collaborazione di dipendenti di altra società B del consorzio.

Risulta lecito in questo caso il distacco del dipendente della ditta B alla ditta A

Se no, essendo brevi periodi e con l’accordo con il dipendente e delle RSU, può l’azienda cedente A sospendere il dipendente per aspettativa non retribuita e l’azienda ricevente B assumerlo a tempo determinato?

Risposta

Il distacco è legittimo solo se sussistono genuini motivi tecnico-produttivi ed organizzativi in capo al distaccante, come sancito dalla c.d. Legge Biagi e successivamente precisato dalle circolari ministeriali, prima tra tutte la circolare n. 3/2004.

Commissione del 13/04/2011 

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova