Contratti di appalto e documentazione richiesta dal committente

 

Da qualche tempo nostri associati lamentano che alcuni loro clienti, appaltatori o subappaltatori di grandi opere, sono costretti a fornire una notevole quantità di documentazione ai committenti. Si tratta, in particolare, di obblighi derivanti da clausole contrattuali che impongono di fornire documentazione di natura contabile e riservata, relativa ai rapporti di lavoro dipendente, pena il mancato pagamento del c.d. SAL.

Allo scopo di essere precisi, si elencano, di seguito, le richieste che alcune aziende appaltatrici hanno ricevuto:

Cassetto previdenziale INPS (Ispezione di Vigilanza)

Cassetto previdenziale INPS (crediti/inadempienze)

Cassetto previdenziale INPS (iscrizioni a ruolo)

Cassetto previdenziale INPS (domande di dilazione)

Cassetto previdenziale INPS (dilazioni su cartelle)

Certificazioni di esistenza carichi pendenti fiscali

INAIL debiti/crediti (stampa videata contabile ditta da Punto cliente)

Cassa edile denuncia nominativa e relativi versamenti

Copia Emens mensili

Copia Unilav

Le aziende che richiedono tutta questa documentazione sono, in genere, grandi committenti che giustificano queste clausole contrattuali dicendo che questa documentazione è richiesta dagli ispettori della DTL in sede ispettiva, per espressa previsione normativa.

Dal momento che non si conosce la norma che imponga obblighi ulteriori rispetto a quelli di fornire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i dati relativi alla data di assunzione, alla qualifica e alla mansione dei lavoratori impiegati nell’appalto, si chiede a codesto spettabile Ufficio se esista realmente un obbligo normativo di fornire tutta questa documentazione e se è vero che in sede ispettiva la Direzione Territoriale richieda tutta questa documentazione all’appaltante.

Risposta

Si vuole, da subito, evidenziare che l’acquisizione di informazioni di carattere previdenziale avviene attraverso l’utilizzo del portale INPS, cui gli ispettori della D.T.L. hanno accesso.

Pertanto, la documentazione citata nel quesito non ha alcun motivo per essere richiesta alle ditte interessate.

Peraltro, la D.T.L., in quanto autorità di vigilanza competente in materia di lavoro, ha, in generale, il potere di richiedere qualsiasi tipo di documentazione attinente ai rapporti di lavoro sottoposti alla propria vigilanza. Tuttavia, tale potere, in concreto, viene esercitato in conformità ai principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa e, di conseguenza, deve necessariamente tener conto della specificità deicasi concreti.

D’altra parte, essendo il contratto di appalto espressione di autonomia privata, al pari di tutti gli altri contratti, le parti sono libere di inserire all’atto della stipula del contratto clausole che impongano all’appaltatore l’esibizione della documentazione indicata nel quesito. Tuttavia, si ribadisce che tali previsioni contrattuali, pur essendo legittime, non assolvono ad alcun obbligo imposto dal Legislatore all’appaltatore.

Commissione del 29 febbraio 2012

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova