Collocamento obbligatorio

Assunzione obbligatorie – circ. n. 2/2010

                In merito alle assunzioni obbligatorie, la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2010 al punto 8, nel fornire le indicazioni per l’applicazione dell’istituto della sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti disabili stabilisce che : “ (…) in merito all’istituto della sospensione degli obblighi occupazionali di cui art.3 comma 5 legge 68/99 (…) trova la sua applicazione anche nelle imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito e nel singolo ambito provinciale interessato dalla predette situazioni, con riferimento ai lavoratori ivi coinvolti e per la durata che giustifica il trattamento. (…)”

                La sospensione degli obblighi di assunzioni obbligatorie può essere richiesta da qualsiasi azienda che assuma lavoratori per esempio in godimento di ASPI, visto che è un intervento in sostegno al reddito del lavoratore disoccupato?

Risposta

                Secondo quanto riportato dalla circolare in parola, la sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti disabili opera per i datori di lavoro privati che versano nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, della legge n. 68/99, ovvero per le imprese che assumano soggetti percettori di sostegno al reddito.

                In quest’ultimo caso per percettori di sostegno al reddito si intendono esclusivamente i lavoratori che siano in una delle seguenti situazioni: CIGS, mobilità, contratti di solidarietà ovvero appartenenti al Fondo di solidarietà di settore di all’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996. Altri tipi di ammortizzatori sociali di cui può essere beneficiario il lavoratore da assumere/assunto non rilevano ai fini della sospensione dell’obbligo per l’azienda ai sensi della legge 68/99.

Commissione del 2/04/2014

 

 

 

 

 

 

Un’azienda che svolge attività di impianti elettrici e idraulici (inquadrata ai fini Inps come industria metalmeccanica), ma operante nell’ambito dei cantieri edili può rientrare nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 53 della legge 247/2007?

            La norma si riferisce all’esclusione dell’obbligo di assunzione del disabile per i datori di lavoro che operano nel settore edile relativamente al personale di cantiere.

            Chiedo se la ditta in questione possa essere equiparata ad un’azienda edile e quindi ottenere l’esclusione dall’obbligo di assunzione del disabile.

Risposta

            L’art. 2 della legge 68/99, come modificato dalla legge 247/2007 prevede che non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

            Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro, con due distinte note (2256/2008 e 7167/2008), precisando che l’espressione “personale di cantiere” usata dal Legislatore, debba essere riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile, dal momento che non sono state individuate specifiche mansioni e/o profili di lavoratori.

            In merito, poi, a quale sia il datore di lavoro appartenente al settore edile che possa beneficiare dell’esclusione di cui alla legge 247/2007, il Ministero del Lavoro ha specificato che il datore di lavoro dovrà svolgere, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate dell’allegato X del D. Lgs. 81/2008[1] e che sia inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali sempre come impresa edile. A questo proposito, si ricorda che l’inquadramento previdenziale Inps è determinato dal C.S.C.(Codice Statistico Contributivo) formato da 5 cifre delle quali la prima indica il RAMO, la seconda e la terza la CLASSE, la quarta e la quinta la CATEGORIA,

Ad esempio, un’impresa impiantistica con C.S.C .1.13.06 apparterrà al Ramo Industria, Classe Edilizia, Categoria Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione del gas ed acqua calda. Tale azienda potrà godere dell’esclusione prevista dalla normativa sopra ricordata.


  • [1]           I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

Commissione del 03/02/2010

 Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova